Rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi ai cantieri (D.P.R. n. 150 del 2.8.2010).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.9.2010 é stato pubblicato il D.P.R. n. 150 del 2.8.2010 "regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici".
Le nuove norme, entrate in vigore il 25.9.2010, sono state emanate in sede di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
Detta disposizione, in particolare, ha introdotto nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, attuativo della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, un articolo 5-bis (Potere di accesso e accertamento del prefetto), che ai commi 1 e 2 dispone testualmente:
"1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004;
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1".
Orbene, nella relazione che ha accompagnato lo schema di regolamento è stata descritta la finalità di tale strumento normativo, che è quella di estendere l'ambito di intervento dei prefetti ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, conferendo loro il potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri avvalendosi dei gruppi interforze istituiti a norma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2003.
L'intenzione é quella di raccordare tali nuove disposizioni al vigente sistema delle cautele antimafia previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Quel che rileva, in ogni caso, è che nel sistema delineato dal citato D.P.R. n. 252 del 1998 sia le certificazioni/comunicazioni, sia le informazioni antimafia sono acquisite in una fase antecedente alla stipula del contratto (ovvero all'iscrizione in un Albo, elenco o registro ovvero alla concessione di sovvenzioni, ecc.) e, quindi, prima della esecuzione della prestazione contrattuale.
Mentre l’intervento previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 490 del 94, meglio specificato dal regolamento in discorso, riguarda invece le fasi successive, allorché l'esecuzione del contratto è già in corso.
Il D.P.R. in questione si compone di sei articoli, che possono essere così sintetizzati:
- l'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento e precisa che le norme in esso contenute si intendono riferite a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengano nella realizzazione dell'opera anche mediante la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale e indipendentemente dal valore dei contratti o subcontratti;
- l'art. 2 relativo agli accessi e agli accertamenti nei cantieri, stabilisce che gli accertamenti stessi sono ispirati al criterio della celerità ed efficacia dell'azione amministrativa (é stata eliminata l'iniziale previsione secondo cui occorreva "tenere conto del contesto ambientale in cui é eseguito il contratto");
- l'art. 3 estende il regime delle informazioni antimafia a tutte le imprese interessate ai lavori e detta le modalità con le quali il prefetto, in base alle risultanze dell'accesso, adotta eventuali provvedimenti interdittivi: in particolare la norma in esame assegna 30 giorni ai gruppi interforze per la redazione della relazione finale al prefetto e a quest'ultimo il termine di 15 giorni dall'acquisizione di detta relazione per l'eventuale rilascio delle informazioni di cui all'art. 10, comma 7 del d.P.R. n. 252 del 1998, nei confronti di quei soggetti che possono determinare le scelte o gli indirizzi delle imprese a carico dei quali siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Un elemento di novità è costituito dalla previsione dell'eventuale preventiva audizione del soggetto interessato, il cui procedimento è disciplinato dal successivo art. 5. La norma in discorso, inoltre, prevede che, qualora l'impresa oggetto dell'eventuale provvedimento interdittorio abbia sede in una provincia diversa da quella in cui sono ubicati i cantieri, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti e la documentazione relativa al prefetto competente, che provvede con le modalità innanzi indicate;
- l'art. 4 disciplina gli effetti derivanti dalle informazioni rilasciate, richiamando la disposizione di cui all'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98. In pratica, a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri, le amministrazioni interessate hanno la facoltà di recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il rimanente nei limiti delle utilità conseguite
A tal fine lo stesso art. 4 stabilisce che, per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte delle altre Amministrazioni, a cura del prefetto è data comunicazione dell'informazione rilasciata: alla stazione appaltante, alla Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa, al prefetto che ha disposto l'accesso, all'Osservatorio centrale degli appalti pubblici istituito presso la D.I.A., all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per il conseguente inserimento nel casellario informatico previsto dal d.lgvo n. 163del 2001 (codice dei contratti pubblici), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico;
- l'art. 5, disciplina il procedimento per l'audizione personale e preventiva degli interessati prevedendo la possibilità da parte di quest'ultimi di produrre documenti ed informazioni utili; la convocazione ai fini dell'audizione personale è inviata al responsabile legale dell'impresa e dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato;
- l'art. 6, infine, disciplina l'acquisizione e la gestione in via informatica dei dati acquisiti nel corso degli accessi; tali dati sono inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui l'accesso ha avuto luogo nel sistema informatico della D.I.A., la quale provvede a predisporre apposite schede informative messe a disposizione del personale dei gruppi interforze attraverso il collegamento.
Va detto, infine, che sullo schema di regolamento si è espressa la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con parere positivo n. 2183 del 12.5.2010, reso in sede di Adunanza di Sezione del 26.4.2010.
Del pari, sono stati acquisiti anche i pareri delle competenti Commissioni parlamentari (pareri favorevoli con osservazioni della Commissione "Affari Costituzionali" del Senato, nella seduta del 29.6.2009, e della Commissione "Giustizia" della Camera dei Deputati, nella seduta del 21.7.2010).
Gianni Marco Di Paolo
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